Colloqui in carcere. Può essere ammessa la convivente del figlio della persona detenuta? - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 10 febbraio 2022, n. 4641

Nel caso in esame, sia il Magistrato di Sorveglianza che il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto di poter qualificare la convivente del figlio della persona detenuta non in termini di soggetto "terzo", ma quale "familiare", in ragione della particolare tutela ormai accordata dal legislatore alle unioni civili e alla famiglia di fatto (si compie riferimento ai contenuti della L. 20 maggio 2016, n. 76).
Secondo il Ministero della Giustizia, invece, da tale intervento legislativo non può derivare una totale parificazione delle tutele offerte dall'ordinamento ai membri della famiglia di fatto, con necessario rispetto della tradizionale nozione di prossimi congiunti (ripresa all’art. 307 c.p.), anche in considerazione del fatto che la modifica normativa riguardante l'ordinamento penitenziario (all'art. 1, comma 38) ha riguardato esclusivamente, in ambito di diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, la parificazione tra il "coniuge" e il convivente di fatto del soggetto recluso.
Accolta la linea interpretativa del Ministero della Giustizia.


Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 10 febbraio 2022, n. 4641; Pre. Bricchetti, Rel. Cons. Magi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’identificazione dell'insieme dei "congiunti" non può che operarsi, anche in ambito penitenziario, in riferimento a quanto previsto dall’art. 307 c.p., comma 4, disposizione che, pure a seguito del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata, l'estensione in parola, limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso. L’interpretazione del complesso delle disposizioni in precedenza citate non può condurre, pertanto, a ritenere titolare della facoltà di colloquio "ordinario" una persona che sia convivente non già del soggetto recluso (aspetto pacifico già prima e solo rafforzato dalla previsione contenuta alla L. n. 76 del 2016, art.1, comma 38) ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla "famiglia" del detenuto.


Diritto penale della famiglia – Ordinamento penitenziario – Ammissione ai colloqui – Congiunto – Familiare – Nozione; Rif. Leg. L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, L. n. 76 del 2016 e art. 307 c.p.

editor: Ferrandi Francesca