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Ordine di pagamento diretto e sequestro del TFR per l'inadempimento del coniuge obbligato - Tribunale di Bologna, ord. 18 gennaio 2022

Tribunale di Bologna, ord. 18 gennaio 2022 – Giud. Rel. Porreca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c. il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell’inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.
Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall'art. 156 c.c., 6 comma, non ha natura cautelare perché prescinde dal "periculum in mora", ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi.

 
Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento - Coniuge obbligato - Contributo di mantenimento - Inadempimenti reiterati - Ordine di pagamento diretto - Rif.Leg. art.156 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria