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Coniuge divorziato e coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità  - Tribunale di Modena, sent. 11 febbraio 2022

Giovedì, 17 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Aspetti fiscali e previdenziali | Merito Sezione Ondif di Modena
Tribunale di Modena, sent. 11 febbraio 2022 - Pres. Di Pasquale, Rel. Bolondi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13 dell’ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall’omologo diritto spettante all’anzidetto coniuge superstite. Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità.


 
Pensione di reversibilità - Coniuge divorziato e coniuge superstite - Pensione di vecchiaia reversibile - Quota di ripartizione - Criterio prevalente della durata del matrimonio - Entità dell'assegno divorzile e condizioni economiche delle richiedenti - Rif.Leg. art. 116 c.p.c.; art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria