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Notifica della cartella di pagamento agli eredi: non occorre far riferimento al momento dell'iscrizione a ruolo - Cass. Civ., Sez. V, Sent., 16 febbraio 2022, n. 5020

Giovedì, 17 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. V, Sent., 16 febbraio 2022, n. 5020; Pres. Manzon, Rel. Cons. Triscari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 65, comma 4, d.P.R. 600 del 1973, prevede che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. Tuttavia, mentre l’iscrizione a ruolo avviene nei confronti del de cuius, in quanto debitore di imposta e allo stesso devono essere intestati i successivi atti con i quali viene fatta valere la pretesa, il momento con riferimento al quale occorre accertare se gli eredi abbiano o meno provveduto alla comunicazione del loro domicilio fiscale è strettamente legato al tempo della notifica dell’atto impositivo, come si evince dalla circostanza che il comma 4, cit., fa riferimento, letteralmente, alla notifica degli atti intestati al dante causa, e dal fatto che l’efficacia della stessa va esaminata tendendo conto che non rileva la comunicazione che sia stata effettuata meno di trenta giorni prima della suddetta notifica. (FF)


Successioni – Cartella di pagamento – Notifica – Eredi; Rif. Leg. Art. 65 d.P.R. 600 del 1973

autore: Ferrandi Francesca