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Recupero della genitorialità  per il padre affetto da sindrome affettiva bipolare - Corte d'Appello di Firenze, sent. 14 gennaio 2022

Si ringrazia l'Avv. Cecilia Gradassi, Presidente della Sezione Ondif di Livorno, per la segnalazione del provvedimento.

Mercoledì, 16 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Livorno
Corte d’Appello di Firenze, sent. 14 gennaio 2022 - Pres. Mariani Nota, Giud. Est. Guerrieri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori; difatti, ex art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
(Nella fattispecie, la CTU espletata nel corso della fase presidenziale del giudizio aveva rilevato gravi criticità in ordine alle capacità genitoriali del padre che tuttavia, ha nel tempo recuperato il rapporto con il figlio).


Responsabilità genitoriale – Affidamento condiviso - Rif. Leg. art. 337 ter e 337 quater cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria