Residenza e competenza di uno Stato membro in tema di divorzio. Dipende dalla cittadinanza dell'attore - Corte di giustizia UE, Sez. III, Sent., 10 febbraio 2022
Un cittadino italiano, che viveva da poco più di sei mesi in Austria, proponeva dinanzi a un giudice austriaco una domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio con sua moglie tedesca, con la quale viveva in Irlanda. Nel caso di specie, quindi, l’attore, risiedeva abitualmente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza e proponeva un’azione di scioglimento del vincolo matrimoniale dinanzi ai giudici di tale Stato membro.
Tale domanda, però, veniva respinta nei primi due gradi di giudizio, in quanto i giudici austriaci non si sono ritenuti competenti.
Sul punto, infatti, il Regolamento «Bruxelles II bis» n. 2201/2003, relativo alla competenza in materia matrimoniale, richiede, in tal caso, che l’attore abbia risieduto sul territorio nazionale da almeno un anno immediatamente prima della proposizione della domanda.
L’attore, al contrario, riteneva che il periodo di residenza minimo necessario dovesse essere di soli sei mesi, come previsto dal Regolamento, per il caso in cui l’interessato fosse in possesso della cittadinanza dello Stato membro in questione. A suo dire, infatti, esigere da parte dei cittadini degli altri Stati membri un periodo minimo di residenza più lungo rappresenterebbe una discriminazione, vietata, fondata sulla nazionalità.
La Corte suprema austriaca, alla quale si era rivolto l’uomo, stante la condivisione di tali dubbi riguardanti la compatibilità della differenza di trattamento, derivante dal Regolamento, con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, decideva, quindi, di sottoporre la questione alla Corte di giustizia.
La CGUE ha stabilito che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito all’articolo 18 TFUE, non osta alla differenza di trattamento in questione, in quanto il Regolamento ha quale obiettivo quello di garantire la sussistenza di un reale collegamento con lo Stato membro i cui giudici esercitano la competenza a trattare una domanda di divorzio.
Quindi, sotto il profilo dell’obiettivo diretto a garantire la sussistenza di un collegamento effettivo con lo Stato membro i cui giudici esercitano tale competenza, un attore, cittadino di tale Stato membro che, a causa di una crisi coniugale, lasci la residenza abituale comune della coppia e decida di ritornare nel proprio Paese d’origine non si trova, in linea di principio, in una situazione paragonabile a quella di un attore che non è cittadino di detto Stato membro e che vi si trasferisce a causa di tale crisi. E ciò in quanto un cittadino di tale Stato membro mantiene necessariamente con quest’ultimo legami istituzionali e giuridici nonché, generalmente, legami, culturali, linguistici, sociali, familiari o patrimoniali. Simile collegamento può, pertanto, già contribuire a determinare il necessario nesso reale con tale Stato e garantisce un grado di prevedibilità per l’altro coniuge, potendo quest’ultimo aspettarsi che una domanda di divorzio venga eventualmente proposta dinanzi ai giudici di tale Stato membro.
In conclusione, secondo la CGUE, non è manifestamente inadeguato che un collegamento del genere sia stato preso in considerazione dal legislatore dell’Unione per determinare il periodo di residenza effettiva richiesto all’attore sul territorio dello Stato membro interessato.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore, come prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, sia subordinata ad un periodo minimo di residenza dell’attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 5, di tale regolamento, in quanto l’interessato è un cittadino di tale Stato membro.
Rinvio pregiudiziale – Validità – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 18 TFUE – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 5 e 6 – Differenza tra i periodi di residenza richiesti per determinare il giudice competente – Distinzione tra un residente cittadino dello Stato membro del giudice adito e un residente non cittadino di tale Stato membro – Discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza; Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 2201/2003
editor: Ferrandi Francesca
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