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Stalking: procedibilità  del reato contestato ed efficacia estintiva degli atti abdicativi - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 10 febbraio 2022, n. 4890

Nella sentenza qui allegata, la S.C. dà una risposta al seguente quesito: fermo restando che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purchè questo sia stato  tempestivamente proposto, il predetto effetto estintivo può riconoscersi nei casi in cui gli atti di remissione ed accettazione si siano perfezionati in sede extraprocessuale e siano stati depositati presso la cancelleria del giudice a quo?


Francesca Ferrandi

Martedì, 15 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Maltrattamenti e stalking | Legittimità
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 10 febbraio 2022, n. 4890; Pres. Pezzullo, Rel. Cons. Tudino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell'impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all'autorità giudiziaria, nè davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p., e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità.


Stalking – Delitti contro la libertà individuale – Querela – Remissione; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca