Le spese di babysitteraggio devono essere rimborsate secondo quanto previsto dal protocollo famiglia - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 10 febbraio 2022, n. 4388
Si ringrazia l’avv. Barbara Maria Lanza del Foro di Verona, Responsabile Regionale Veneto ONDIF, per la segnalazione dei provvedimenti
Si allega un interessante provvedimento della Corte di Cassazione che considera ammissibile il recupero delle spese accessorie con atto di precetto.
In particolare, nel caso di specie, è stato precisato che trattandosi di una spesa accessoria concordata dai coniugi in costanza di matrimonio, non vi era motivo per non procedere in tal senso.
Gli Ermellini hanno ritenuto ammissibile che il credito relativo alle spese di baby-sitting fosse agevole e liquidabile in base a criteri oggettivi e che nel caso specifico detta spesa, al pari di spese mediche e scolastiche per minimali esigenze di effettività della tutela del relativo credito, difettasse del requisito della straordinarietà in quanto si presenta sostanzialmente certa nel suo ordinario e prevedibile ripetersi.
La censura, pertanto, rivolta dal genitore obbligato è stata respinta.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
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In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai suoi bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di divorzio; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento. (FF)
Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura – Conseguenze; Rif. Leg. Artt. 315bis, 147 c.c. e art. 30 Cost.
autore: Ferrandi Francesca
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