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Diritto alla bigenitorialità , conflitto genitoriale e interesse preminente del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2022, n. 4796

Lunedì, 14 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2022, n. 4796; Pres. Genovese, Rel. Cons. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337- quater c.c.), che in via sistematica si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 CEDU), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l’interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata.
Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia chiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. (FF)


Separazione e divorzio – Diritto alla bigenitorialità – Conflitto familiare – Minori – Bilanciamento - Limiti; Rif. Leg. Artt. 337- quater c.c., 8 Cedu e 111 Cost.

editor: Ferrandi Francesca