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Confermato l'assegno divorzile alla ex moglie non in possesso di redditi propri ma solo di immobili di cui paga le spese - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2022, n. 4034

Venerdì, 11 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2022, n. 4034; Pres. Acierno, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio - sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio. (FF)


Divorzio – Assegno divorzile – Funzione; Rif. Leg. Art. 337-septies c.c.

autore: Ferrandi Francesca