inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Avvocato. Responsabilità  professionale per omesso obbligo informativo - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 03 febbraio 2022, n. 3288

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna aveva rigettato l'appello proposto dagli eredi di un avvocato, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accertato, la responsabilità professionale del loro padre, per omesso obbligo informativo, con condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 11.056,22, in favore della cliente-attrice e respinto la domanda di manleva formulata dai predetti nei confronti della compagnia assicuratrice, deducendo la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e lamentandosi della conseguente declaratoria di esclusione della responsabilità professionale del de cuius dall'oggetto della garanzia.


Francesca Ferrandi

Venerdì, 11 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato | Responsabilità | Successioni
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 03 febbraio 2022, n. 3288; Pres. Frasca, Rel. Cons. Ambrosi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione.


Avvocato – Responsabilità professionale – Eredi - Contratto di Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Obbligazioni e contratti - Interpretazione del contratto; Rif. Leg. Artt. 1342, 1343, 1362 c.c.

autore: Ferrandi Francesca