Diritto alla salute del minore, vaccini e credo religioso. I genitori non possono scegliere i donatori per il figlio - Tribunale di Modena, decr. 8 febbraio 2022
Le agenzie di stampa e i telegiornali dell’8 febbraio 2022 hanno dato risalto alla decisione del Giudice Tutelare di Modena che giunge al centro di una crisi sanitaria globale, nel preciso momento in cui le discussioni quotidiane e quelle giuridiche, superato il tempo dell’emergenza più pressante, ruotano tutte intorno ai vaccini contro il Covid.
A quanto viene riferito, i genitori del minore non avrebbero mai negato il consenso all'intervento, ma avrebbero chiesto "per motivi di carattere religioso" che il sangue della trasfusione venisse da soggetti non vaccinati, proponendosi di individuare loro stessi dei donatori in modo da impedire "l'inoculazione nel minore di tessuto ematico contenente il farmaco la cui sperimentazione evidenzia un marcato numero di complicanze cardiovascolari".
Il Giudice Tutelare modenese rigetta la richiesta dei genitori e accoglie la richiesta dei legali dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna con queste parole: “Bisogna muovere dalla constatazione che l'ordinamento italiano ed europeo è evoluto nella direzione univoca di prevedere esclusivamente la donazione periodica e anonima, non "dedicata" o "sostitutiva". Inoltre, dal punto di vista logico, non si vede perché, considerata l'assenza di differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, "sarebbe nell'interesse del minore introdurre il rischio, grande o piccolo che sia, derivante da trasfusione al di fuori di protocolli e scelta dell'ospedale …con il solo fine di evitare un pericolo che appare non esistente".
Nell’immediato, ad una prima lettura del provvedimento modenese, occorre fare una riflessione: quale spazio esiste per le opinioni personali quando c’è l’interesse alla salute e soprattutto, la salvaguardia dell’interesse di un minore?
E’ scontato dire nessuno e dunque, il ricorso non essendo le opinioni critiche sulla vaccinazione, o meglio sulla scelta fra sangue di vaccinati e di non vaccinati, esposte dai ricorrenti di serietà, coesione e importanza tali da rientrare nella protezione garantita dall’art. 9 Conv. eur. dir. uomo. Non c’è uno spazio per la libertà di pensiero, ma occorre confermare la rilevanza della scienza, che si pone come perno dell’intero sistema convenzionale di tutela dei diritti.
La precedenza attribuita alla tutela della salute e della vita, rispetto a preferenze e desideri individuali pare funzionale, in questo caso, a garantire la tutela della vita e della salute del minore. Soprattutto con riferimento ai bambini che hanno presentato ricorso per mezzo dei genitori, deve considerarsi il loro diritto a compiere scelte autonome. E’ evidente che si innesta un corto circuito creato dalla sovrapposizione dei ruoli “genitori/figli”, spiegabile con la minore dell’età del bambino in nome del quale è stato presentato il ricorso, che non consente la formazione di una volontà e nemmeno di una (piena) consapevolezza.
Il provvedimento modenese in un corretto bilanciamento di interessi (motivazioni religiose e tutela della salute del minore), si è basata sul dato scientifico per dare legittimazione a misure di politica sanitaria mirate alla protezione della vita e della salute, che prevalgono, in definitiva, sui desideri e le preferenze individuali. A tal fine, il G.T. di Modena ha nominato un curatore speciale al minore al fine di prestare il consenso “all’ intervento chirurgico di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale".
E’ chiara quale sia l’importanza politica di una decisione come quella resa dal G.T. di Modena resa in un contesto come quello attuale, in cui la fiducia nei confronti dei vaccini vive anche e soprattutto dei messaggi veicolati dalle istituzioni a tutti i livelli.
Valeria Cianciolo
Valeria Cianciolo
Tribunale di Modena, decr. 8 febbraio 2022 – G.T. Rovatti |
Accolto il ricorso di un’azienda ospedaliera disponendo che il minore venga sottoposto a intervento chirurgico di connessione dell’arteria polmonare destra dell’aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue ed emo derivati di provenienza scelta dell’ospedale, nominando un curatore speciale del minore quale suo rappresentante autorizzato alla prestazione del consenso informato.
Nel caso di specie si è ritenuto che nel contrasto tra la salute o la vita del figlio e la libertà di coscienza o di religione dei genitori debbano sempre prevalere nel bilanciamento le prime conformemente al diritto di vita e sopravvivenza riconosciuta al minore dall’art. 6 della Convenzione di New York.
Diritti della persona - Diritto alla salute – Minore - Vaccino - Rif. Leg. art. 6 Convenzione di New York
Diritti della persona - Diritto alla salute – Minore - Vaccino - Rif. Leg. art. 6 Convenzione di New York
autore: Cianciolo Valeria
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