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Art. 570 bis cod. pen. Rileva il mero inadempimento civilistico e non la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza - Tribunale di Lecce, ord. GIP 5 gennaio 2022 - GIP Panzera

Si ringrazia l'Avv. Laura Manta, Consigliere direttivo ONDIF- Lecce per la segnalazione del provvedimento

Il GIP del Tribunale di Lecce letto l’atto di opposizione all’archiviazione presentato a favore della madre di due minori che aveva querelato il padre per la violazione di cui all’art. 570 bis c.p, rilevata la fondatezza della notizia di reato ha disposto- con ordinanza ex art. 409 c.5 c.p.p. -che il P.M., che aveva chiesto invece l’archiviazione, formuli l’imputazione a carico dell’indagato.
Il convincimento del GIP muove dal presupposto che, emerso dagli atti il dato pacifico della mancata corresponsione da parte dell’indagato dell’assegno di mantenimento disposto dal Tribunale in favore dell’ex coniuge, la notizia di reato risulta fondata atteso che: “ la suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19.01.2021 n. 4677 ha statuito che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all’ar. 3 l. n. 54 del 2006, oggi trasfuso nell’art. 570 bis c.p., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicchè l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operare una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di susstistenza”.
Avv. Laura Manta
Consigliere direttivo ONDIF- Lecce

Martedì, 8 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, ord. GIP 5 gennaio 2022 - GIP Panzera per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza.




Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Elemento costitutivo - Mero inadempimento dell'obbligazione stabilita in sede civile - Necessità di rilevare la procurata mancanza dei mezzi di sussistenza - Esclusione - Rif. Leg. art. 570-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria