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L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 3 febbraio 2022, n. 3426

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 3 febbraio 2022, n. 3426 - Pres. Bisogni, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
La sentenza ribadisce un principio assodato in giurisprudenza secondo il quale l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori.


 
Separazione dei coniugi - Addebito - Manenimento dei figli maggiorenni - Onere della prova - Rif. Leg. artt. 156 e 2697 cod. civ.; artt. 183, 184 e 221 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria