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Detenzione domiciliare speciale e applicazione provvisoria in caso di grave pregiudizio per il figlio minore - Corte Cost., Sent., 03 febbraio 2022, n. 30

Nel caso di specie, Il Magistrato di sorveglianza di Siena, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Ad avviso del rimettente, infatti, la disposizione censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui non prevede per la detenzione domiciliare speciale l'applicazione provvisoria consentita dall'art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. penit. per la detenzione domiciliare ordinaria; in tal modo sarebbe irragionevolmente preclusa la concessione urgente di una misura di tutela della prole di tenera età e verrebbero lesi i principi di umanità della pena, essenzialità della cura genitoriale e preminenza dell'interesse del minore.


Francesca Ferrandi

Corte Cost., Sent., 03 febbraio 2022, n. 30; Pres. Amato, Rel. Petitti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies commi 1, 3 e 7 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.


Diritto penale della famiglia - Carceri e sistema penitenziario - Affidamento in prova; Rif. Leg. Art. 47 ord. pen. e artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, Cost.

autore: Ferrandi Francesca