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Inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore - Tribunale Perugia, Sez. II, sent. 13 gennaio 2022

Lunedì, 7 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Merito | Fondo patrimoniale | Regime patrimoniale della famiglia Sezione Ondif di Perugia
Tribunale Perugia, Sez. II, sent. 13 gennaio 2022 – Giud. onorario Di Fiore per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria. Il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente.


Regime patrimoniale della famiglia - Fondo patrimoniale - Inefficacia – Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario – Rif. Leg. artt. 167, 170, 2697, 2740 e 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria