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Non configurabile la sottrazione di minore se non si dimostra l'effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del mancato rientro della minore - Cass. Civ., Sez. I, ord., 2 febbraio 2022, n. 3250

Lunedì, 7 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Affidamento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ord., 2 febbraio 2022, n. 3250 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sottrazione illecita di minore richiede, come condizioni oggettive, (a) l'allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e (b) la titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia (o affidamento) da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione.
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente ed in concreto che il richiedente eserciti effettivamente, in modo non episodico ma continuo, il diritto di affidamento al momento del trasferimento del minore, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale.
(Nel caso in esame, il Tribunale ha asserito che il padre della minore nata da una convivenza more uxorio non aveva, "al tempo del mancato rientro", l'"effettivo esercizio del diritto di affidamento"; a distanza di "quasi venti mesi" dal suo trasferimento in Italia, la minore doveva considerarsi ivi "integrata" e l'Italia stessa il di lei luogo di "residenza abituale". Pertanto, il rientro negli U.S.A. sarebbe stato contrario al "superiore interesse della minore").



Sottrazione di minorenni e di persone incapaci - Provvedimenti riguardo ai figli – Rientro del minore – Effettivo esercizio del diritto di affidamento – Interesse del minore - Pregiudizio del minore - Rif. Leg. art. 12 e 13 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con Legge 15 gennaio 1994, n. 64.

editor: Cianciolo Valeria