L'interdizione giudiziale non è un impedimento alla pronuncia di adozione - Cass. Civ., Sez. I, sent. 3 febbraio 2022, n. 3462
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In tema di adozione di persone maggiori di etaÌ€, l’indirizzo interpretativo, ormai consolidatosi, volto a privilegiare la “valenza solidaristica” della relativa disciplina, legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, cod. civ. nel senso di consentire al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18.
Adozione persona maggiorenne – Interdizione giudiziale - Consenso espresso dal tutore dell’interdetto – Diritto personalissimo – Rif. Leg. art. 296, 311, comma 1, 357 e 414 cod. civ.; Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18; legge 4 maggio 1983, n. 184.
autore: Cianciolo Valeria
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