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Riconosciuto il diritto all'identità  personale anche al minore di 7 anni. Corte d'Appello di Trieste, 26 gennaio 2021

Sabato, 5 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Minori | Diritti della persona | Merito Sezione Ondif di Udine
Corte d'Appello di Trieste, Est. Lendaro, sentenza 26.01.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte Appello Trieste 26.01.21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pronuncia della Corte d'Appello di Trieste ha ad oggetto il riconoscimento di figlio non matrimoniale, in controversia relativa alla richiesta di anteporre il nome della madre rispetto a quello del padre, come già deciso dal Tribunale di Udine.

La Corte reputa che nel caso in esame sia rispondente al superiore interesse della minore - di anni 7 - che il matronimico venga anteposto al patronimico, stante l'ormai consolidata sua identità personale, la quale non verrà alterata dall'aggiunta del cognome paterno a quello materno, non condividendo la Corte sul punto tanto l'apodittico assunto del tribunale del preteso venire in essere l'identità personale di ogni minore soltanto dopo l'inizio della scuola elementare, generalizzata asserzione espressa sulla base di un’indimostrata esistenza di un preteso "minore tipo" e che è del tutto decontestualizzata dal caso in esame, comunque avulsa dalla quotidianità odierna del vivere sociale attuale, ed altresì l'asserzione ulteriormente svolta circa il pregiudizio in futuro in ambito scolare, evenienza solo ipotetica.

La ratio della normativa non è da individuarsi nell’esigenza di rendere la posizione del figlio nato “fuori del matrimonio” più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, bensì quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario ove esso sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una data comunità.

 

Riconoscimento di figlio - Diritto all’identità personale – attribuzione del cognome

Rif. Leg.: art. 250 c.c. – art. 262 c.c.

 

* Si ringraziano gli avvocati Alessandra Stella, Pina Rifiorati ed Emanuela Comand della sezione Ondif di Udine.

editor: Fossati Cesare