Benchà© revocato, irripetibile l'assegno di divorzio. Tribunale di Forlà¬, 27 dicembre 2021
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Dopo aver effettuato un’ampia ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale e dei principi invalsi in materia di riconoscimento dell’assegno di divorzio, il Tribunale esclude nella fattispecie che il coniuge richiedente abbia contribuito alla realizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie aspirazioni ed aspettative professionali e consentendo al marito la formazione di un patrimonio.
Nel revocare l’assegno provvisorio disposto a favore della moglie, esclude però la ripetibilità di quanto corrisposto dal marito, nell'arco temporale tra i provvedimenti presidenziali e la sentenza definitiva, stante la natura alimentare di detto contributo, utilizzato dalla moglie per provvedere al proprio mantenimento e alle spese di casa in cui abita con la figlia della coppia.
Assegno di divorzio – presupposti – funzione compensativa e perequativa – assegno provvisorio – ripetibilità.
Rif. Leg.: art. 5 co.6 L.898/70
* Si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, presidente Ondif sezione bolognese per la segnalazione
autore: Fossati Cesare
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