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La valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione - Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, Sent., 7 gennaio 2022, n. 2

Mercoledì, 2 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Merito | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Reggio Calabria
Tribunale Reggio Calabria, Sez. I, Sent., 7 gennaio 2022, n. 2 – Pres. rel. est. Campagna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio.



Separazione e assegno di mantenimentoRicorso a presunzioni semplici - Rif. Leg. artt. 156, 337 sexies e 2729 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria