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Sull'integrazione del reato di atti osceni nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori - Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 31 gennaio 2022, n. 3318

Nel caso di specie, a sostegno della mancata convalida dell'arresto dell'uomo (qualificabile come facoltativo) il giudicante aveva dedotto la carenza dei requisiti di cui all’art. 381 c.p.p., comma 4, (gravità del fatto o pericolosità del soggetto), attese le modalità del fatto, riferite a un episodio, avvenuto su un treno regionale in occasione del quale l’imputato veniva colto da una passeggera nell'atto di masturbarsi, tra l'altro in prossimità di una minore (ossia di una bambina dell'età apparente di circa 5 anni).
Secondo gli Ermellini, invece, le circostanze poste in evidenza dal P.M. ricorrente, in quanto note o conoscibili dalla P.G. che aveva operato l'arresto in flagranza e comunque riscontrate in atti, rendono evidente che la valutazione ex ante cui il giudicante era chiamato in ordine alla ragionevolezza dall'arresto in flagranza dell'indagato non è stata correttamente operata e si pone in disallineamento rispetto ai principi al riguardo affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità: tra le dette circostanze si ricordano, fra l'altro, la segnalata presenza di una minore (che ben avrebbe potuto vedere la scena, essendo seduta a breve distanza dall'autore del reato) all'interno di un mezzo adibito al trasporto pubblico - che fra l'altro veniva fermato a causa dell'episodio in esame -, nonchè il fatto che si sia reso necessario chiamare il 118 per l'evidente stato di agitazione della D.L. provocato dall'episodio cui la stessa aveva assistito.


Francesca Ferrandi

Mercoledì, 2 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Minori
Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 31 gennaio 2022, n. 3318; Pres. Ferranti, Rel. Cons. Pavich per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527 c.p., comma 2, non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. In aderenza a tale criterio, si è ritenuto che costituiscano luoghi abitualmente frequentati da minori anche mezzi di trasporto pubblico (ad esempio un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini).


Minori – Atti osceni nelle vicinanze di minori; Rif. Leg. Artt. 527 c.p. e 381 c.p.p.

autore: Ferrandi Francesca