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Notificazioni e accertamento della irreperibilità : non è sufficiente la mancanza del nominativo del destinatario sul citofono di casa - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 gennaio 2022, n. 2530

Martedì, 1 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 gennaio 2022, n. 2530; Pres. Cristiano, Rel. Cons. Fidanzia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati.
L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria. (FF)

 

Divorzio – Notificazioni; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e art. 143 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca