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La quantificazione dell'assegno divorzile non dipende solo dalla differenza economico-patrimoniale tra gli ex coniugi - Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 31 gennaio 2022 n. 2811

La sentenza degli Ermellini nell’accogliere il motivo di ricorso, ha sostanzialmente affermato che non può farsi alcun ricorso alla funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, non avendo essa alcuna funzione autonoma, non trovando né conferma nelle norme e non essendo più in linea con il contesto ordinamentale. Essa era coerente con la precedente idea di famiglia in cui vi era l’obiettivo di conservare il tenore di vita matrimoniale (concetto che fra le righe, traspare nella sentenza della Corte d’Appello impugnata la quale non ha motivato in base a quali ragioni di carattere assistenziale abbia disposto l’attribuzione dell’assegno) e il riequilibro dei redditi era l’esito finale di quel confronto reddituale che costituiva fulcro delle valutazioni su attribuzione e quantificazione dell’assegno.
Dopo la sentenza delle SU del 2018, la giurisprudenza ha ribadito sia la finalità assistenziale dell’assegno, sia l’onere del coniuge di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, precisando la finalità, comunque compensativa o perequativa, dell’assegno nei soli casi n cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge che richiede l’assegno), che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio, sia stata causata dalle scelte concordate dai coniugi per effetto delle quali “un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo decisamente alla conduzione familiare a alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”.
Questo orientamento è stato confermato con due sentenze nel 2019: Cassazione civile sez. I, 17 aprile 2019, n. 10781 e con la Cassazione civile sez. I, 17 aprile 2019, n. 10782.
Dunque, l’assegno non deve essere più attribuito in modo automatico, bensì è necessario considerare anche le aspettative professionali sacrificate in base ad accordi tra i coniugi, per aver dato un contributo consistente alla formazione del patrimonio familiare e quindi non vi è più spazio per considerazioni basate sulla sola differenza reddituale tra i coniugi.
Valeria Cianciolo

Lunedì, 31 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 31 gennaio 2022 n. 2811– Pres. Di Marzio, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui sostenibile.


Divorzio – Assegno divorzile – Quantificazione - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898

autore: Cianciolo Valeria