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Se il provvedimento limitativo della responsabilità  genitoriale è provvisorio, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione - Cass. Civ., Sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2484

Cass. Civ., Sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2484 – Pres. Cristiano, Cons. Rel. Scotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ha natura interlocutoria e dichiaratamente provvisoria, non può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà, poichè sprovvisto di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emesso a conclusione del procedimento, e perciò suscettibile di essere revocato, modificato o riformato dallo stesso giudice che lo ha emesso.
(Nel caso in esame, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, era stato proposto dalla madre nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e soprattutto della definitività. Pertanto, è stato ritenuto dagli Ermellini inammissibile).
 

Processo civile - Affidamento - Affidamento esclusivo dei figli minori – Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale - Ricorso straordinario per cassazione - Rif. Leg. artt. 330, 333, 337 bis, ter e octies c.c. e artt. 32, 24 e 111 Cost.; art. 3 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo; art. 8 CEDU.

autore: Cianciolo Valeria