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La CEDU condanna l'Italia. I giudici italiani devono giustificare la procedura di adozione - Cedu, sez. I, 20 gennaio 2022 (n. 60083/19) "“ D.M. ed N. c. Italia

E’ inesorabile la serie di condanne che il nostro Paese ha ricevuto dalla CEDU nel corso degli anni in tema di violazione dell’art 8 CEDU. Ed è una serie anche lunga (circa 12 in materia di affidamento e adozione dal 2003).
Ci assestiamo a numeri da fuoriclasse se passiamo in rassegna le sentenze in tema di violazione del diritto di visita.
Il caso sottoposto all’attenzione della CEDU e che ha avuto nei giorni passati un certo eco mediatico, nasce dal ricorso contro l’Italia, presentato da una donna, cittadina cubana, che agisce anche per conto della figlia.
La donna ha anche altri due figli nati dal suo primo matrimonio e che vivono con i nonni.
La figlia invece è nata da una relazione con Tizio cessata nel 2014.
La donna chiedeva assistenza motivata ai servizi sociali, denunciando di essere stata abusata da Tizio. Successivamente, la Procura della Repubblica avviava un procedimento nell’interesse della minore e venviva disposto il collocamento della bambina e della madre in una casa-famiglia.
Nell’agosto 2014 la Procura della Repubblica invitava il tribunale a valutare la capacità genitoriale dei due genitori, ordinando che la minore venisse “presa in carico”.
I servizi assistenziali proponevano al tribunale che la ragazza venisse collocata in una famiglia affidataria. Nel settembre 2015 la Procura della Repubblica chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, l'apertura di una procedura di adozione e il collocamento della minore in una famiglia affidataria. Nel dicembre 2015, con provvedimento immediatamente esecutivo, il tribunale dichiarava la minore in stato di adottabilità ordinando che la bambina venisse affidata a una coppia in attesa della sua adozione considerando che la situazione era irreversibile.
La Corte d'Appello di Brescia respingeva il ricorso avanzato dalla madre e confermava la sentenza di primo grado. La Corte di Appello sottolineava che anche se era possibile che la coppia potesse recuperare la capacità genitoriale in futuro, era tuttavia preferibile, nell'interesse immediato della minore, dichiararla in stato di adottabilità.
Con sentenza del 12 febbraio 2019, depositata in cancelleria il 7 maggio 2019, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso in quanto, pur dichiarando che la dichiarazione di stato di adottabilità non aveva tenuto conto della richiesta di perizia relativa alle capacità genitoriali della coppia, tale dichiarazione non poteva dirsi illegittima in quanto non vi era stata “assoluta mancanza di motivazione” nella sentenza in questione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici avessero indicato i motivi per respingere la richiesta di perizia, affermando che vi era stato un “lungo periodo di osservazione del comportamento di entrambi i genitori”, che il ragionamento era stato “autonomo” e che si era basato su un'indagine preliminare completa.
Le ricorrenti sostenevano che le ragioni addotte dai giudici nazionali per dichiarare lo stato di adottabilità della minore non corrispondevano alle “circostanze del tutto eccezionali” richieste per recidere i legami familiari.
Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte ha affermato che nel dichiarare lo stato di adottabilità della madre, i giudici italiani si erano acriticamente rimessi alle relazioni dei servizi sociali e dal personale del centro di accoglienza, nonché sui colloqui con le parti.
La decisione di recidere i legami familiari non era stata preceduta da alcuna valutazione delle capacità della madre di svolgere il suo ruolo di genitore o da una valutazione da parte di uno psicologo, e che non era stato posto in essere alcun tentativo di preservare i legami familiari. Le autorità giudiziarie avevano semplicemente considerato l’esistenza di una serie di difficoltà, che avrebbero potuto essere superate mediante un’attività assistenziale mirata.
“Sans spéculer sur l’issue de la procédure d’adoptabilité si une expertise avait été menée, la Cour est d’avis que dans ce genre d’affaires il aurait été souhaitable, avant de procéder à la déclaration d’adoptabilité, que les juridictions ordonnent une expertise visant à évaluer les capacités parentales de la mère, le fonctionnement psychologique et les besoins développementaux de l’enfant (faisant également référence au comportement sexualisé de l’enfant jugé préoccupant par les autorités) ainsi que la capacité fonctionnelle de la mère à répondre à ces besoins. En l’espèce, pareille expertise n’a pas été ordonnée, nonobstant les demandes de la première requérante en ce sens, les juridictions estimant que les rapports des services sociaux et du foyer ainsi que les auditions menées par le tribunal étaient suffisants”. (par. 89)
E ancora: “…la Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions internes étaient insuffisants pour justifier la déclaration d’adoptabilité de la seconde requérante. Les autorités internes n’ont pas démontré de manière convaincante que, malgré l’existence de solutions moins radicales, la mesure contestée constituait l’option la plus appropriée correspondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, l’ingérence dans la vie familiale de la requérante n’était donc pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle estime en outre que la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (par. 91)
Tuttavia, date le circostanze particolari di questo caso, il fatto che la procedura di adozione non si sia ancora conclusa e l’urgente necessità di porre fine alla violazione del diritto al rispetto della vita familiare della madre e della figlia, la Corte ha invitato le autorità nazionali a riconsiderare, in breve tempo, la situazione alla luce di questa sentenza e vagliare la possibilità di determinare un avvicinamento tra di loro tenendo conto della situazione attuale del minore e del suo superiore interesse.
La forma più appropriata di riparazione per una violazione dell'articolo 8 Cedu in un caso come quello in esame, dove il processo decisionale dei giudici nazionali aveva portato alla dichiarazione di adottabilità della seconda ricorrente, era di garantire che le ricorrenti fossero rimesse nella posizione in cui si sarebbero trovate se questa disposizione non fosse stata ignorata (cfr. par. 101: “La Cour estime que la forme la plus appropriée de redressement pour  une violation de l’article 8 de la Convention dans un cas comme celui de  l’espèce, où le processus décisionnel mené par les juridictions internes a  conduit à la déclaration d’adoptabilité de la seconde requérante, consiste à  faire en sorte que les requérantes se retrouvent autant que possible dans la  situation qui aurait été la leur si cette disposition n’avait pas été méconnue”).
Valeria Cianciolo

Venerdì, 28 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Adozione | CEDU
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. I, 20 gennaio 2022 (n. 60083/19) – D.M. ed N. c. Italia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le autorità nazionali devono dimostrare in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno drastiche, la misura dell’adozione sia l'opzione più adeguata e corrispondente all'interesse superiore del minore. Anche se vi è il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, l'ingerenza nella vita familiare deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Non essendo stato il procedimento in questione circondato da garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco, vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
 

Adozione – Rif. Leg. art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU

autore: Cianciolo Valeria