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Mutuo. Dopo la separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro - Corte d'Appello Brescia, sent.,12 ottobre 2021

Venerdì, 28 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Brescia
Corte d’Appello Brescia, sez. II, sent.,12 ottobre 2021, n. 1305 – Pres. Cantù, Cons. aus. rel. Bonati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati.
Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata.

 

Separazione giudiziale – Pagamento dei ratei del mutuo – Comunione - Rimborso dei ratei – Non sussiste – Rif. Leg. artt. 143, 316 bis, 1102 e 1110 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria