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Scuola e vaccini. L'inosservanza del provvedimento di sospensione scolastica è reato - Cass. Pen., Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 n. 2885

L’art. 3 co. 1 del D. L. 7 giugno 2017 n. 73 (Decreto Lorenzin) prevede che: “I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie…”; la prima parte del 3 comma del medesimo art. 3 prevede inoltre che: “Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.”.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale costituisce ragione di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia a tutela del minore stesso e dell’intera comunità scolastica.
Nel caso in esame, la condotta tenuta dei genitori della minore era inottemperante a un provvedimento emesso dal dirigente scolastico e come tale idonea ad integrare il reato di cui all’art. 650 cod. pen. Pertanto, secondo la Suprema Corte, sono fuori luogo i richiami operati dalla sentenza impugnata che ha prosciolto gli imputati, al principio di autodeterminazione in materia di salute poiché la condotta tenuta dei genitori non riguarda il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali della figlia minore, ma l’inosservanza di un dovere discendente da un provvedimento amministrativo statuente il diniego di accesso in assenza della presentazione della documentazione vaccinale.
Queste considerazioni hanno determinato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame della richiesta di emissione di decreto penale di condanna al Gip del tribunale.
Valeria Cianciolo

Venerdì, 28 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Scuola | Legittimità
Cass. Pen., Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 n. 2885 – Pres. Rel. Sandrini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La natura di atto amministrativo del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di accesso non esclude la punibilità ex art. 650 cod. pen. della relativa violazione, in quanto la condotta incriminata non è quella rappresentata dall’omessa vaccinazione del minore sanzionata solo in via amministrativa, ma quella costituita dall’inosservanza dell’ordine legalmente dato di non accompagnare introdurre il soggetto non vaccinato nell’istituto scolastico.
 
 


Scuola – Minori – Vaccino – Inottemperanza al provvedimento di sospensione scolastica – Reato -  Rif. Leg. art. 650 cod. pen.; art. 3 del D. L. 7 giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci)

autore: Cianciolo Valeria