Fondo patrimoniale, vincolo di destinazione e azione revocatoria - Tribunale Ancona, Sent., 7 gennaio 2022
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Non può essere accolta la prospettazione, secondo cui nel bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti (tutela della disabilità e conservazione del credito) l'interesse del creditore del disponente dovrebbe essere sacrificato in funzione di altro interesse dotato di particolare rilevanza costituzionale, qual è la tutela di soggetti con disabilità, idoneo ex se a giustificare l'effetto di separazione dell'art. 2645 ter c.c., con conseguente rigetto della domanda revocatoria poichè tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Fondo patrimoniale - vincolo di destinazione - azione revocatoria - Rif. Leg. artt. 2645 ter, 2740 e 2901 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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