L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2140
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Divorzio – Assegno divorzile – Determinazione; Rif. Leg. Art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970
autore: Ferrandi Francesca
Venerdì, 19 Aprile 2024
Assegno divorzile e mancata ammissione delle prove orali - Cass. Civ., Sez. ... |
Venerdì, 19 Aprile 2024
Domanda di divorzio esperibile anche in corso di causa di separazione trasformata ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Diversa misura del contributo nelle spese straordinarie se maggiori sono le consistenze ... |