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L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2140

Mercoledì, 26 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2140; Pres. Cristiano, Rel. Cons. Marulli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

 

Divorzio – Assegno divorzile – Determinazione; Rif. Leg. Art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca