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Affidamento condiviso: deve tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria con il figlio - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 24 gennaio 2022, n. 1993

Mercoledì, 26 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Minori | Filiazione | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 24 gennaio 2022, n. 1993; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

 

Affidamento dei figli – Affidamento condiviso - Filiazione – Minori; Rif. Leg. Artt. 155 e 337-ter c.c.

autore: Ferrandi Francesca