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Ammissibile il pignoramento del reddito di cittadinanza nei confronti del coniuge inadempiente - Tribunale di Paola, decr. 13 gennaio 2022

Si ringrazia il dr. Maurizio Ruggiero, Giudice estensore del decreto qui pubblicato, per aver segnalato ad ONDIF il provvedimento.

Deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito e il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione.
Alla luce di ciò si può affermare che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare.

 
Negoziazione assistita – Divorzio – Reddito di cittadinanza – pignorabilità – mantenimento – Rif. Leg. art. 156 cod. civ., art. 545 c.p.c.



Martedì, 25 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Merito Tribunale di Paola
Tribunale di Paola, decr. 13 gennaio 2022 - Pres. Del Giudice, Giud. est. Ruggiero per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico, sostitutivo o integrativo del reddito familiare per coloro che si trovano in condizione di disoccupazione, definito dall’articolo 1 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 “quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.”.
Sebbene il decreto istitutivo nulla dica sulla pignorabilità del reddito di cittadinanza, la dottrina e la giurisprudenza di merito ne hanno ammesso la pignorabilità senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.
Il decreto del Tribunale di Paola richiama un altro precedente del 2020 del Tribunale Trani, (Ord., 30 gennaio 2020) che ha espresso il seguente principio: Il reddito di cittadinanza, essendo una misura contro la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale, non ha natura alimentare e non è soggetta alle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità. Pertanto, in tema di mantenimento dei figli minorenni è ammissibile il pignoramento del reddito di cittadinanza nei confronti del coniuge inadempiente all'ordinanza presidenziale.
La dottrina che ammette la pignorabilità fonda tale convincimento sui seguenti principi: innanzitutto, la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità; inoltre, l’assenza nel decreto di un qualche riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, a rigore da bocciare posto che fra i soggetti esclusi dal novero dei beneficiari, vi sono anche gli inabili al lavoro.
Valeria Cianciolo
 

autore: Cianciolo Valeria