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La pensione di reversibilità  postula il riconoscimento all'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 21 gennaio 2022 n. 1895

Anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, l'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898 del 1970, che subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, va interpretato nel senso che la locuzione «avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale» imponga, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non già la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, bensì l’intervenuta liquidazione giudiziale dell’assegno stesso.
Valeria Cianciolo

Sabato, 22 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 21 gennaio 2022 n. 1895 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento, nella sentenza di divorzio e sulla base di una espressa domanda della parte, del diritto a percepire l'assegno divorzile costituisce necessario presupposto per l'attribuzione, in favore dell'ex coniuge (anche eventualmente in concorso con un altro ex coniuge), della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L. n. 898/1970.
In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce.
 
 
Pensione di reversibilità – Coniuge divorziato – Assegno divorzile – Accertamento del diritto all’assegno divorzile - Morte di uno dei coniugi - Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria