Giudizio di opposizione a precetto per crediti di mantenimento dei figli. Tribunale di Bologna, 25 ottobre 2021
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Quanto al mantenimento dei figli, il riconoscimento dell'obbligo e l’attribuzione di un assegno avviene anche d'ufficio, stante l'obbligo per il giudice di adottare, pur senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l’attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017). Il mantenimento al figlio minorenne è dovuto, pertanto, anche in assenza di specifica domanda. Nel caso in cui il padre chieda con ricorso la regolamentazione e quantificazione degli obblighi di mantenimento e la madre con la comparsa di costituzione chieda un contributo di mantenimento di diverso importo, non può essere accolta l’eccezione di parte opponente relativa alla decorrenza dell’obbligo di contribuzione a partire dalla domanda contenuta nella comparsa di risposta. La decorrenza fa fatta risalire al ricorso introduttivo del giudizio.
D'altro canto se i coniugi hanno convissuto anche dopo la proposizione del ricorso, e in quel periodo il padre ha adempiuto in via diretta al proprio obbligo di mantenimento della prole unitamente alla moglie convivente, l'insorgenza dell’obbligo di mantenimento, al fine del riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, decorre dalla data di cessazione della convivenza.
autore: Fossati Cesare
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