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L'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario non può valere a soddisfare in via diretta l'obbligo di mantenimento gravante sull'altro genitore -Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 19 gennaio 2022, n. 1642

La Suprema Corte ribadisce come l’assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore o collocatario del figlio minorenne o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge (art. 6, comma 6, legge n. 878 del 1970, come modificato dall’art. 11, della legge n. 74 del 1987) e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel proprio habitat domestico (cfr. Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015 e Cass. civ., 12 ottobre 2018, n. 25604).


Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 19 gennaio 2022, n. 1642; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli, non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.


Divorzio – Assegnazione casa coniugale - Contributo diretto del genitore al mantenimento dei figli – Figli; Rif. Leg. Artt. 147,148, 155 c.c. e art. 6, comma 6, legge n. 878 del 1970.

autore: Ferrandi Francesca