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La prova documentale dell'età  dell'imputato prevale sull'esame radiologico - Cass. Pen., Sez. IV, Sent.,19 gennaio 2022, n. 2174

La Legge 7 aprile 2017, n. 47, (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”) ha previsto una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, cui consegue la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Il margine di errore cristallizzato nell'accertamento sanitario non afferisce soltanto all'indagine medica ma guida, nei suoi esiti, anche l'accertamento demandato al giudice, correlandosi al primo l'affermazione della regola presuntiva per la quale, ove l'applicazione del margine di errore, in combinato con il range di età stimato dai sanitari, non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, si presume nella persona esaminata quella minore.
L’art. 19 –bis del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142, aggiunto dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che l’identità di un minore straniero sia accertata dall’autorità di pubblica sicurezza coadiuvata da mediatori culturali e che, qualora sussistano dubbi circa l’età dichiarata, la Procura della Repubblica compia accertamenti ed il Tribunale per i Minorenni provveda all’attribuzione dell’età con decreto impugnabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c.
Valeria Cianciolo

Mercoledì, 19 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Stranieri | Minori | Legittimità
Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 19 gennaio 2022, n. 2174; Pres. Piccialli, Cons. Rel. Serrao per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di accertamento dell'età dell'indagato, i dati emergenti da un documento di identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata, prevalgono sulle diverse risultanze dell'esame radiografico, anche in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'assunzione, nel contraddittorio delle parti, della prova documentale, valutarne la genuinità e all'esito, pervenire ad una valutazione del complessivo quadro probatorio sulla base del più esteso compendio rappresentato dalle prove già poste a fondamento del giudizio circa l’età dell’imputato nelle sentenze passate in giudicato e dalla  nuova prova dedotta e assunta.

Minori – Minori stranieri - Minore età risultante da documento di identità – Accertamento dell’età – Rif. Leg. Art. 19 –bis del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142; Legge 7 aprile 2017, n. 47, (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”)

autore: Cianciolo Valeria