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IMU. Qualora i coniugi siano residenti in due Comuni diversi, non spetta alcuna agevolazione - Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. 17 gennaio 2022 n. 1199

In base all'art. 1, 2 co. del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011, "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [...] L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.". Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare vi dimorino stabilmente e vi risiedano anagraficamente.
Il principio espresso dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011 stabilisce che, ai fini della spettanza e della fruizione delle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, vi debba essere nell'unità immobiliare non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari. La norma presenta anche la presunzione secondo cui la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria, dimostrando che la dimora abituale è collocata in immobile diverso da quello di residenza; in ogni caso, ad ogni nucleo familiare spetta una sola agevolazione abitazione principale, in considerazione dell'unica dimora dello stesso.
L’ordinanza richiama la Circolare Ministeriale 3 D del 2012. Sulla portata delle circolari in materia tributaria sebbene queste possano orientare l’interprete e l’operatore nei limiti consentiti dalla normativa e dalla giurisprudenza, occorre ricordare che queste non sono fonte di diritti e obblighi. Il principio è stato espresso pure dalla Cass. Civ., Sez. V, 30 settembre 2020 n. 20819: “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate; sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita da quest'ultima, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo all'uopo rilievo il principio, di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme al principio unionale secondo cui il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione”.
Nel caso di specie è stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica in un Comune mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune.
Accolto il ricorso proposto dal Comune ricorrente contro la donna.

Valeria Cianciolo

Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. 17 gennaio 2022 n. 1199 - Pres. Luciotti, Cons. Rel. Cataldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall' art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.
Stante la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, ai fini dell'esenzione IMU è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Ai fini dell'IMU, qualora i coniugi (non legalmente separati) siano residenti in due Comuni diversi, non spetta alcuna agevolazione prevista per l'abitazione principale, in quanto la norma agevolativa riconosce i benefici solamente all'immobile adibito a residenza (anagrafica ed effettiva) dell'intero nucleo familiare.
Sicchè non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nello stesso Comune che in comuni diversi.

IMU- Esenzione fra coniugi non legalmente separati – Non sussiste-  Rif. Leg. art. 13 D. L. 6 dicembre 2011, n. 201

autore: Cianciolo Valeria