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Trasferimento di beni ai figli. Il patto è valido, ma Il giudice può accertare se rimanga inadempiuto l'obbligo di mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2022 n. 663

L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta. Ne consegue che la pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esime il giudice chiamato a pronunciare nel giudizio di divorzio dal verificare se essa abbia avuto ad oggetto la sola pretesa azionata nella causa di separazione ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva, e, in tale seconda ipotesi, dall'accertare se, nella sua concreta attuazione, essa abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento.

Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2022 n. 663 – Pres. Cristiano, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto:
In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all’articolo 337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex legge, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole.
 

 

Mantenimento dei figli - Convivenza more uxorio – Autonomia privata e contrattuale - Trasferimento al figlio della proprietà di un immobile – Validità degli accordi - Obblighi di contribuzione – Controllo da parte del giudice - Rif. Leg. artt. 158, 160 e 337-ter cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria