Sì allo stalking anche se le reiterate molestie non vengano arrecate direttamente alla vittima, ma attuate sostituendosi ad essa tramite profili social - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 323
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Integrano il delitto di atti persecutori le condotte di reiterate molestie, anche se arrecate non direttamente alla persona offesa, attuate sostituendosi alla vittima tramite profili social e account internet falsamente a lei riconducibili, mediante i quali l'agente faccia credere a terzi sconosciuti che costei sia disponibile ad approcci sessuali, tanto da far sì che costoro la avvicinino ripetutamente nei luoghi da lei frequentati, allo scopo di realizzare aspettative di tal genere, ove l'autore delle condotte agisca nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Ovvero, secondo un'altra prospettiva, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo, quali la sostituzione di persona volta a far credere che la vittima sia disponibile ad offerte sessuali presso un'indiscriminata platea di soggetti contattati via internet con falsi account o profili social.
Stalking – Sostituzione di persona – Delitti contro la persona - Social network; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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