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Minori e credo religioso. Legittimo il provvedimento che autorizza la trasfusione anche senza il consenso dei genitori - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2022 n. 604

Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2021 n. 604 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato.
(Nella specie il Tribunale ha escluso la stessa configurabilità in astratto della lesione di diritti soggettivi configurabili quali espressione del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, in considerazione del fatto che il trattamento trasfusionale autorizzato era stato superato in quanto resosi non necessario in occasione dell'esame diagnostico.).

Processo civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Azione di mero accertamento - Attualità della lesione del diritto - Minori - Responsabilità genitoriale - Sospensione della responsabilità genitoriale - Trasfusione di sangue - Reclamo contro il provvedimento autorizzativo

autore: Cianciolo Valeria