Sottrazione internazionale ed interesse superiore del minore. Corte Edu, Troisiè me Section, 23 novembre 2021.
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Non sussiste alcuna violazione dell'art. 8 CEDU allorché l'ordine di rientro del minore in un procedimento per sottrazione internazionale sia l'esito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, nel quale siano state prese in considerazione tutte le tesi esposte e, in ottemperanza al principio del prioritario interesse del bambino, siano state assunte misure corrette per garantire il ritorno in sicurezza, né può affermarsi che le autorità giudiziarie interne abbiano agito in maniera stereotipata.
In una situazione di questo tipo, il procedimento giudiziario rispetta i criteri di cui all’articolo 8 CEDU e l’ingerenza dello Stato nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare si rende necessaria nell'interesse superiore del minore.
Sottrazione internazionale di minori - vita privata e familiare
Rif. Leg.: art. 8 CEDU
autore: Fossati Cesare
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