Prevalgono norme pi๠favorevoli quanto alla protezione sussidiaria. Corte giustizia UE, Grande Sezione, 9 novembre 2021, n.91
Le norme europee in materia di attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di beneficiari della protezione internazionale, vanno intepretate nel senso di consentire disposizioni nazionali più favorevoli, in specie per quanto concerne le norme interne che, ai fini della conservazione dell'unità familiare, attribuiscano al figlio minore lo status di rifugiato, anche laddove detto figlio sia nato nel territorio di uno Stato membro e possegga, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto a pericoli di persecuzioni.
Unione Europea - circolazione delle persone - minori - ricongiungimento
Rif. Leg.: artt. 3 e 23, par. 2, Direttiva 2011/95/UE
editor: Fossati Cesare
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