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Per la cassazione della pronuncia occorre che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure - Cass. Civ., Sez. I, ord., 4 gennaio 2022, n. 45

Venerdì, 7 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ord., 4 gennaio 2022, n. 45 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato.

 

Processo civile - Cassazione (ricorso per) - Sentenza o capo di sentenza sostenuto da una pluralità di ragioni autonome - Impugnazione contro tutte le suddette ragioni - Necessità - Omessa impugnazione di una di esse o mancato accoglimento di una censura contro una di esse - Conseguenze - Reiezione del ricorso o del capo nella sua interezza – Fondamento – Rif. Leg. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria