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La mediazione civile è soluzione preferibile, purchà© la si affronti lealmente. Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2021

Martedì, 4 Gennaio 2022
Giurisprudenza | mediazione | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Prato
Tribunale di Firenze, Est. Guglielmi, Ordinanza 22.12.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Firenze, 22.12.21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale fiorentino, in una opposizione a precetto per assegni di mantenimento, in via preliminare e cautelare sospende il precetto per mantenimento ordinario, sul rilievo della probabile compensazione con le spese extra.

Promuove poi, dato l'oggetto della lite, soluzioni bonarie esperibili attraverso la mediazione delegata ex D.Lgs 28/2010, al fine di soddisfare i concreti interessi di entrambe le parti e a tal fine dispone che le stesse esperiscano un tentativo effettivo di mediazione, il che implica la necessaria comparizione personale delle parti.

In considerazione della specifica materia, le parti potranno fare espressa richiesta all'organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia, nonché un eventuale mediatore ausiliario, la cui eventuale consulenza tecnica potrà essere prodotta nel giudizio.

Il giudice correda poi il provvedimento di tutta una serie di avvertenze al fine di scoraggiare un'adesione solo formale al tentativo di mediazione.

 

 

Opposizione al precetto - spese ordinarie di mantenimento dei figlio – spese extra - mediazione delegata dal Giudice.

Rif. Leg.: art. 615 c.p.c. - D.Lgs. 28/2010

 

 

 

* Si ringrazia l'avvocato Ilaria Pinzauti, associata Ondif sezione di Prato.

autore: Fossati Cesare