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I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, sent., 31 dicembre 2021, n. 42145

Martedì, 4 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Mantenimento
Cass. Civ., Sez. I, sent., 31 dicembre 2021, n. 42145 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nell'ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, occorre la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno.


 
Assegno divorzile – Determinazione -  Sperequazione reddituale - Accertamento -  Tenore di vita - Prerequisito fattuale -  Apporto al patrimonio familiare da parte del richiedente - Accertamento - Difetto - Rif. Leg. art. 5, comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

autore: Cianciolo Valeria