I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, sent., 31 dicembre 2021, n. 42145
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In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nell'ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, occorre la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno.
Assegno divorzile – Determinazione - Sperequazione reddituale - Accertamento - Tenore di vita - Prerequisito fattuale - Apporto al patrimonio familiare da parte del richiedente - Accertamento - Difetto - Rif. Leg. art. 5, comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
autore: Cianciolo Valeria
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