Minore straniero. Occorre un giudizio prognostico per comprendere se l'allontanamento del familiare sia dannoso per il minore - Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42143
In tema di richiesta di temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, il giudice del merito deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psicologico o fisico dovuto al rimpatrio, che può scaturire anche solo dalla mancanza di una figura genitoriale di riferimento.
Minori - Stranieri - Diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori - Rif. Leg. artt. 28 e 31 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); artt. 9 e seguenti della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989.
editor: Cianciolo Valeria
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