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La breve durata del matrimonio non è preclusiva dell'assegno di mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42146

Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42146– Pres. Acierno, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione ex art. 156 cod. civ., i redditi adeguati al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, debbano essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.


Separazione – Tenore di vita – Mantenimento – Breve durata del matrimonio - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.
 

 

autore: Cianciolo Valeria