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Adozione. Occorre considerare il profondo legame affettivo fra il padre e i figli - Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42142

Lunedì, 3 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione
Cass. Civ., Sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42142– Pres. Bisogni, Cons. Rel. Scotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo un rimedio eccezionale e una "soluzione estrema", poichè il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983.

Pertanto il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali; la "soluzione estrema" può essere adottata solo quando ogni altro rimedio risulti inadatto con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.


Adozione - Rif. Leg. artt. 1, 8, 10 e 15 della Legge 4 maggio 1983, n. 184

 

 

autore: Cianciolo Valeria