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Pensione di reversibilità . La Cassazione ribadisce i criteri per la ripartizione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 dicembre 2021 n. 41960

Lunedì, 3 Gennaio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Successioni
Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 dicembre 2021 n. 41960 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.


Divorzio - Obblighi verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite - Pensione di reversibilità – Criteri di ripartizione – Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
 

autore: Cianciolo Valeria