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Riduzione assegno di mantenimento. Necessario il raffronto fra le disponibilità  economiche di entrambi i genitori - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 29 dicembre 2021 n. 41919

Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 29 dicembre 2021 n. 41919 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti 
In merito ai criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei minori, in ragione delle proprie disponibilità economiche. Il Giudice, quindi, può disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare tale principio di proporzionalità e, nel determinare l'importo dell'assegno, deve valutare le "attuali esigenze del figlio", ovvero i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni che non possono non essere condizionate dal livello economico sociale dei genitori.

Separazione – Modifica delle condizioni Assegno di mantenimento - Revisione – Condizioni – Rif. Leg. art. 337 - ter cod.civ.

autore: Cianciolo Valeria